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MOVIMENTO E` VITA

Si forniscono di seguito importanti precisazioni resesi necessarie dopo i molteplici quesiti pervenuti dagli organismi di affiliazione soprattutto in ordine alla previsione di una regolarizzazione-successiva al 31-12-2010-subordinata alla comunicazione che tutte le associazioni/società risultino di prima affiliazione.

Va subito chiarito che il riferimento alla data di prima affiliazione era inserito in un contesto di descrizione delle funzioni operative di natura tecnica-informatica e quindi, si riprendevano i concetti grossolanamente sintetizzati nelle etichette di colonna del tracciato excel utilizzato per le comunicazioni con l’ufficio del registro.

 

Il CONI riconosce e rispetta l’autonomia tecnica delle FSN, delle DSA e degli EPS e, pertanto, mai avrebbe ipotizzato l’azzeramento dell’anzianità di “affiliazione” maturata dai singoli affiliati e comprovata oltre che dallo svolgimento di attività sportiva istituzionale, dal regolare pagamento delle quote annuali.

Al contempo, però, non poteva essere ulteriormente consentito che la FSN/DSA/EPS procedessero alle riaffiliazioni pur in carenza del riconoscimento ai fini sportivi del CONI che per disposizione del Consiglio Nazionale (delibera n° 1288 del novembre 2004) le associazioni/società sportive dilettantistiche acquisiscono con l’iscrizione al Registro, soprattutto per tutelare le stesse associazioni/società sportive che in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate non potevano opporre tale indispensabile requisito per il godimento delle agevolazioni fiscali.

Dunque, la Giunta Nazionale nel giugno 2010 ha individuato i termini entro i quali tutte le associazioni/società sportive devono regolarizzare la propria posizione relativamente al riconoscimento ai fini sportivi.

Come già comunicato, a partire dal gennaio 2011, l’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS ovvero entro la data di scadenza dell’anno sportivo in corso se l’acquisizione del flusso è fatta dal Database del Registro negli ultimi 90 gg. dell’anno sportivo.

Affinché la disposizione sopra riportata fosse applicata a tutte le associazioni/società sportive non iscritte al Registro è stato necessario addivenire ad un fittizio “punto 0” operando al 31/12/2010 la cancellazione di tutti i nominativi ancora privi di iscrizione al Registro la cui affiliazione alle FSN/DSA/EPS fosse precedente l’anno sportivo in corso e disponendo da quel momento l’acquisizione di tutti i dati preliminari come se fossero di prima affiliazione.

Per consentire, comunque, l’iscrizione dei soggetti incorsi nella cancellazione al 31/12/2010 dei dati preliminari, sarà dunque sufficiente che le rispettive FSN/DSA/EPS, inseriscano nel tracciato dato attualmente in uso (foglio excel) nella colonna contraddistinta dall’etichetta “data prima affiliazione” la medesima data riportata nella successiva colonna contraddistinta dall’etichetta “data ultima affiliazione”, ambedue riferite alla stagione agonistica in corso.

In conclusione, le FSN/DSA/EPS, a partire dal 2011, provvederanno a gestire una “duplice data prima affiliazione”: quella relativa all’effettiva anzianità di affiliazione e la data, più propriamente, di decorrenza del riconoscimento ai fini sportivi provvisorio.

Nel caso delle associazioni/società iscritte al Registro antecedentemente al 31/12/2010 anzianità di affiliazione e decorrenza al riconoscimento provvisorio coincideranno mentre per le associazioni/società iscritte al Registro successivamente al 31/12/2010, il dato inviato come “ data prima affiliazione” correttamente sarà inteso come decorrenza del riconoscimento ai fini sportivi provvisorio.

Si pregano le FSN/DSAEPS di diffondere alle proprie affiliate i termini obbligatori per l’iscrizione ponendo nella corretta prospettiva l’adempimento connesso alla comunicazione della “data prima affiliazione” di esclusiva pertinenza delle FSN/DSA/EPS e da intendere come ampiamente descritto.

Si coglie infine l’occasione per informare che sono in corso colloqui con la Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate per approfondire il tema della correlazione tra il riconoscimento ai fini sportivi CONI ed il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria, relativamente al periodo 2006/2010 che, senza tema di smentita, può ritenersi fase transitoria e di costruzione del Registro CONI.

Ultimo aggiornamento (Martedì 08 Marzo 2011 12:56)

 
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