Con la definitiva approvazione del Decreto Milleproroghe ( D.L. 29 dicembre 2010 n°225 convertito dalla Legge 26 febbraio 2011 n°10) le “disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n°40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n°73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010” e le “disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012”. Sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it) l’Agenzia delle Entrate lo scorso 3 marzo ha pubblicato la circolare n°9/E contenente in dettaglio termini e modalità per accedere al beneficio 2011 che, invariati rispetto a quelli del 2010, di seguito vengono sinteticamente ricordati.
1. Requisiti
Possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2011 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche (le società di capitali sono escluse dal beneficio) riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge (iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 2), che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:
• Avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
• Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
• Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
2. Modalità d’iscrizione
Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’irpef per l’esercizio finanziario 2011 devono iscriversi, entro il 7 maggio 2011, a pena di decadenza, utilizzando esclusivamente il programma informatico reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. Si rammenta che la domanda può essere presentata direttamente dagli enti interessati, se in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge a partire dal 15 marzo 2011.
3. Elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica entro il termine sopra indicato sono inserite nell’apposito elenco curato dall’Agenzia delle Entrate e pubblicato entro il 14 maggio 2011.
Il rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica ovvero un suo delegato, qualora riscontri la presenza nel suddetto elenco di eventuali errori di iscrizione, può richiederne la correzione, entro il 20° maggio, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione stessa.
La versione aggiornata dell’elenco sarà pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, entro il 25 maggio 2011. La copia di tale elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio, trasmessa al CONI, sarà resa disponibile ai Comitati Provinciali competenti all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive nonché all’effettuazione dei controlli.
4. Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco aggiornato (pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 25 maggio 2011 e reso disponibile ai Comitati Provinciali del CONI) entro il 30 giugno 2011 trasmettono con raccomandata A.R., al Comitato Provinciale del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, relativa alla persistenza dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille per l’anno 2011, allegando ad essa, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel sottolineare che la presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille si rammenta che essa dovrà essere conforme all’allegato 5 del DPCM 23 aprile 2010 – fatta eccezione per l’indicazione dell’anno di riferimento che dovrà riportare “2011” – e che la procedura telematica di iscrizione consente di stampare tale modello di dichiarazione sostitutiva, già precompilato in alcuni campi con le informazioni riportate nella domanda di iscrizione facilitando la compilazione dei rimanenti campi richiesti.
5. soggetto abilitato alla presentazione della dichiarazione sostitutiva
Le dichiarazioni sostitutiva soggette alla verifica saranno quelle riferite ai soggetti presenti nell’ elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 25 maggio 2011 e reso disponibile ai Comitati Provinciali del CONI.
6. data e modalità di invio
Le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio del 30 giugno 2011 (farà fede la data di spedizione apposta sulla busta da conservare) ed essere accompagnate, a pena di decadenza dal beneficio, dalla copia di un documento di identità del dichiarante.
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Ultimo aggiornamento (Martedì 22 Marzo 2011 11:11)





